Legal
Conservazione digitale di documentiLegal
Conservazione digitale di documentiLegal
Conservazione digitale di documentiGli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono previsti dalla normativa codicistica (artt. 2214 e ss. e art. 2238 del c.c.) e da quella fiscale (artt. 13 – 22 del d.P.R. n. 600 del 1973) e differiscono tra società, ditte individuali e professionisti, oltre che dal regime di contabilità adottato.
Un importante progresso nell’ottica dell’informatizzazione degli obblighi di conservazione dei documenti contabili è intervenuto con il riconoscimento della possibilità di formare e conservare le scritture contabili direttamente su supporti elettronici, secondo le Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale, in base al procedimento di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, direttamente applicabili anche ai documenti a rilevanza fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014.
A seguito dell’intervenuta soppressione degli obblighi di vidimazione e bollatura iniziale dei registri e libri contabili, la conservazione su supporto cartaceo con stampa solo su richiesta dei verificatori non offre garanzie di staticità e immodificabilità dei dati nel tempo, maggiori della conservazione digitale a norma dei files su supporto elettronico.
Inoltre, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo dovuto in relazione alla modalità di tenuta, cartacea ovvero su supporto informatico, determina di fatto una minore imposta dovuta qualora si propenda per la modalità digitale.
Riferimenti normativi per la conservazione digitale
- CAD
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013
- D.M. 17 giugno 2014
Schema del semplice flusso operativo per la modalità di tenuta su supporto informatico di libri e registri, da tenersi una volta all’anno
Al termine del processo, STAGEUP consegnerà all’Azienda il pacchetto di distribuzione con valore legale.
Gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono previsti dalla normativa codicistica (artt. 2214 e ss. e art. 2238 del c.c.) e da quella fiscale (artt. 13 – 22 del d.P.R. n. 600 del 1973) e differiscono tra società, ditte individuali e professionisti, oltre che dal regime di contabilità adottato.
Un importante progresso nell’ottica dell’informatizzazione degli obblighi di conservazione dei documenti contabili è intervenuto con il riconoscimento della possibilità di formare e conservare le scritture contabili direttamente su supporti elettronici, secondo le Linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale, in base al procedimento di cui all’art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013, direttamente applicabili anche ai documenti a rilevanza fiscale, secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2014.
A seguito dell’intervenuta soppressione degli obblighi di vidimazione e bollatura iniziale dei registri e libri contabili, la conservazione su supporto cartaceo con stampa solo su richiesta dei verificatori non offre garanzie di staticità e immodificabilità dei dati nel tempo, maggiori della conservazione digitale a norma dei files su supporto elettronico.
Inoltre, l’obbligo di assolvimento dell’imposta di bollo dovuto in relazione alla modalità di tenuta, cartacea ovvero su supporto informatico, determina di fatto una minore imposta dovuta qualora si propenda per la modalità digitale.
Riferimenti normativi per la conservazione digitale
- CAD
- D.P.C.M. 3 dicembre 2013
- D.M. 17 giugno 2014
Schema del semplice flusso operativo per la modalità di tenuta su supporto informatico di libri e registri, da tenersi una volta all’anno
Al termine del processo, STAGEUP consegnerà all’Azienda il pacchetto di distribuzione con valore legale.